Art. 3.
(Misure generali di tutela dal mobbing).

      1. Il datore di lavoro e i superiori gerarchici adottano le misure necessarie dirette a tutelare il lavoratore dal mobbing e, in particolare, quelle finalizzate a:

          a) valutare le cause che possono produrre comportamenti a rischio;

          b) ridurre al minimo lo stress psicologico nello svolgimento delle mansioni;

          c) ridurre il grado di incertezza nella suddivisione dei compiti;

          d) monitorare periodicamente il livello organizzativo dei luoghi di lavoro;

          e) controllare il livello di competizione tra i lavoratori;

 

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          f) fare circolare in maniera libera e corretta le informazioni all'interno del luogo di lavoro;

          g) predisporre misure di prevenzione collettiva e individuale, affidate a figure di riferimento individuate allo scopo sul luogo di lavoro;

          h) favorire l'utilizzo del metodo della negoziazione per risolvere i conflitti all'interno del luogo di lavoro;

          i) promuovere la cultura del rispetto dei lavoratori e fra i lavoratori, attraverso la formazione e l'informazione.